STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE TOYAI ONLUS
ART. 1 - DENOMINAZIONE -
è costituita un’associazione non riconosciuta ai sensi degli artt 36 e seguenti del c.c. denominata "ASSOCIAZIONE TOYAI ONLUS"
ART. 2 - SCOPO -
Scopo dell’Associazione, che non persegue fini di lucro, è l’adozione nello spirito cristiano di situazioni disagiate nel Terzo Mondo, insieme con la formazione di una coscienza di cooperazione nella carità. Questo comporta l’esclusivo perseguimento di finalità sociali, da realizzarsi attraverso attività di assistenza socio-sanitaria, di beneficenza, di istruzione e formazione a favore delle predette situazioni.
In particolare si richiamano i seguenti punti operativi:
L’Associazione si impone di non svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 3 - SEDE -
La sede dell’associazione è fissata in Broni in via Montebello n.26 presso l’Oratorio "De Tommasi".
ART. 4 - ASSOCIATI -
Sono associati individuali dell’associazione con eguali diritti e doveri i promotori che sottoscrivono l’atto costitutivo dell’Associazione e gli altri cittadini di qualsiasi nazionalità che successivamente con atto scritto dichiarano di aderirvi condividendo le finalità dell’associazione.
Possono aderire all’Associazione anche soggetti collettivi ed Enti che, nel rispetto dei principi enunciati nel comma precedente, intendono parteciparvi.
Le domande di ammissione sono accettate ad insindacabile giudizio dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 5 - IMPEGNI DEGLI ASSOCIATI -
Gli associati si dividono in due categorie: ordinari e volontari.
Gli associati ordinari si impegnano a conferire annualmente le quote in denaro deliberate dall’Assemblea per la realizzazione dei progetti di cooperazione secondo le modalità e nei termini stabiliti dall’Assemblea medesima.
Gli associati Volontari sono tenuti a prestare la propria opera gratuita per la realizzazione di progetti e nel corso di soggiorni programmati dal Consiglio di Amministrazione nei paesi in via di sviluppo.
La qualità di associato - sia volontario che ordinario - si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione.
La morosità è dichiarata dallo stesso Consiglio di Amministrazione; l’indegnità è deliberata dall’assemblea ordinaria degli associati.
ART. 6 - PATRIMONIO - FONDO COMUNE -
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
Le entrate dell’associazione sono costituite:
Tutte le entrate (fondo comune) sono destinate alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ossia a progetti di cooperazione e sensibilizzazione assunti dall’Associazione, e sono iscritte ai sensi di legge in registri contabili a disposizione degli associati e di chiunque abbia interesse a prenderne visione.
La gestione del patrimonio sociale, del fondo comune e di tutte le entrate nonchè la tenuta dei libri contabili sono affidate al tesoriere.
ART. 7 - ESERCIZI DELL’ASSOCIAZIONE -
L’esercizio finanziario dell’associazione si chiude al trentun dicembre di ogni anno.
ART. 8 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE -
Sono organi dell’Associazione:
A) l’assemblea
Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l’anno entro il Trentun gennaio mediante comunicazione inviata, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, a ciascun associato e contenente l’ordine del giorno.
L’assemblea deve pure essere convocata su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell’art. 20 c.c.
L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.
L’Assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il collegio dei revisori.
L’assemblea delibera altresì sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e su tutto quanto ad essa demandata per legge o per statuto.
Essa, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva i progetti di cooperazione per l’anno successivo e destina ad essi le risorse disponibili.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota annua di associazione e gli associati volontari che abbiano prestato la propria opera.
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio di Amministrazione salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità di membri del Consiglio di Amministrazione stesso.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se ritiene il caso, due scrutatori.
Compete al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e della costituzione dell’Assemblea e, più in generale, sovraintendere al corretto esercizio del diritto dei soci di intervenire in Assemblea.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
B) il Consiglio di Amministrazione
L’assemblea è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri eletti dall’assemblea per la durata di tre anni.
Esso ha il compito di organizzare le iniziative dell’Associazione con particolare riguardo alle missioni e ai soggiorni di volontari nella situazione disagiata; cura i rapporti con enti e persone che collaborano alle iniziative dell’Associazione.
Il consiglio di amministrazione nomina al suo interno un vice presidente e un Tesoriere che funge anche da Segretario.
Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.
Esso provvede alla redazione del bilancio e alla sua presentazione all’Assemblea.
In caso di dimissioni o decesso di un suo membro il Consiglio di Amministrazione provvede nella prima riunione successiva alla sua sostituzione per cooptazione con l’obbligo chiedere la conferma della nomina nella prima assemblea dei soci successiva.
Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque almeno una volta l’anno per predisporre il bilancio e proporre l’ammontare della quota associativa.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal membro più anziano di vita associativa fra i presenti. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto su apposito libro il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Presidente, e in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l’esecuzione delle decisioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione.
ART. 9 - REVISORI -
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri eletti per un triennio dall’assemblea degli associati.
I revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione sui bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.
Nessun compenso è dovuto ai Revisori.
ART. 10 - SCIOGLIMENTO -
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 c.c. dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Il residuo attivo sarà liquidato in favore dell’Ente Ecclesiastico Diocesi di Tortona, per le proprie attività missionarie.
ART. 11
Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme di legge vigenti in materia.